TARI - Tassa Rifiuti


  

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all’IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo. 
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. 
Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio.
La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:
a.    individuazione e classificazione dei costi del servizio; 
b.    suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 
c.    ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
d.    calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il piano finanziario , dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La delibera di approvazione delle tariffe , invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono  in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell’esercizio della propria autonomia regolamentare.

   

Il regolamento della TARI  è composto dalle seguenti voci:
1. Presupposto impositivo
2. Gestione e classificazione dei Rifiuti
3. Rifiuti assimilati agli urbani
4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
5. Soggetti passivi
6. Base imponibile
7. Determinazione ed approvazione delle tariffe
8.Articolazione della tariffa
9. Periodi di applicazione del tributo
10. Tariffa per le utenze domestiche
11. Occupanti le utenze domestiche
12. Tariffa per le utenze non domestiche
13. Classificazione delle utenze non domestiche
14. Tariffa giornaliera
15. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
16. Esenzioni e riduzioni
17. Agevolazioni rifiuti speciali
18. Versamenti
19. Dichiarazione
20. Rimborsi
21. Attività di controllo, accertamento e sanzioni
22. Riscossione coattiva
23. Clausule di adeguamento
24. Allegato A - Categorie di utenze non domestiche
25. Minimi riscuotibili
26. Sgravio e rimborso del tributo
27. Funzionario responsabile
28. Mezzi di controllo
29. Sanzioni
30. Contenzioso
31. Normativa di rinvio
32. Norme abrogate
33. Efficacia del Regolamento

Per maggiori informazioni e per scaricare una copia del regolamento TARI invitiamo i contribuenti a consultare gli allegati:
 

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il  30 giugno dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all'ufficio tributi del Comune in cui si trova l'immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto.
La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell'immobile stesso.
La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (30 giugno).

MODULISTICA PER IL PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONE TARI UTENZE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE
DICHIARAZIONE CESSAZIONE UTENZE
MODULO RICHIESTA RIMBORSO

 
 

Tempi e modalità pagamento TARI 

Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della Tari prevedendo almeno due rate a scadenza variabile stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale. 
Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato tramite modello F24.

     

Il pagamento della Tari  si effettua tramite il modello di versamento unificato denominato F24 che sarà inviato al contribuente a cura del Comune tramite posta. 
I modelli F24 recapitati insieme all’avviso possono essere pagati tramite:
• sportelli bancari
• servizi di home banking (Internet)
• uffici postali

Piano finanziario

Regole per il calcolo della tassa

Lo sviluppo matematico del calcolo della quota fissa e di quella variabile del tributo è eseguito secondo i seguenti metodi:
Utenze domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati x tariffa a mq.
Quota variabile: tariffa annuale riferita al numero di occupanti.
Utenze non domestiche:
Quota fissa: superficie dei fabbricati per tariffa a mq della categoria di appartenenza.
Quota variabile: superficie dei fabbricati per tariffa al mq. delle categorie di appartenenza.

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