L'I.M.U. è un'imposta patrimoniale dovuta dal possessore dell'immobile.
Non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
a) Abitazione principale e relative pertinenze una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
b) una sola unità immobiliare di civile abitazione e pertinenze, posseduta e non concessa in locazione di proprietà di anziani o disabili in ricovero o casa di cura di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9.
c) Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
d) Un solo immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di Polizia ecc.
e) Il fabbricato assegnato al genitore affidatario dei figli a seguito di separazione legale, annullamento o cessazione effetti civili del matrimonio, da questo utilizzato come abitazione principale.
f) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, purchè abitazione principali.